Art. 4.
(Ordinamento delle scuole italiane all'estero).

      1. Con provvedimenti adottati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su

 

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proposta dell'Agenzia, è definito l'ordinamento delle scuole italiane all'estero, secondo un modello uniforme, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, e conforme a quello delle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale, compresa l'attribuzione dell'autonomia scolastica. Ai titoli di studio conseguiti presso le scuole di cui al presente comma è riconosciuto valore legale.
      2. I programmi didattici delle scuole di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.